Dipartimento Sport: prevenire e contrastare abusi, violenze e discriminazioni nei confronti dei minori in ambito sportivo

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In breve

Una mini guida per gli adempimenti: aspetti legislativi, ruolo e competenze, aspetti psicologici e contesto operativo.

Aspetti Legislativi
Art. 33, comma 6, del D.Lgs. 36/2021
Sono introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l’altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell’integrità fisica e morale dei giovani sportivi.

Art. 16, comma 1, del D.Lgs. 39/2021
Le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite, sentito il parere del CONI, devono redigere, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Termini nomina Safeguarding Officer
Originariamente (delibera del C.O.N.I. n. 255 del 25 luglio 2023), il termine per la nomina del Responsabile era stato fissato al 1° luglio u.s. ed è poi stato rinviato al 31 dicembre 2024 (delibera del C.O.N.I. n. 159/89 del 28 giugno 2024). Quanto alla durata della carica, gli Enti sono liberi nella determinazione della misura
nonché nella definizione delle cause di decadenza e di quelle di revoca del Responsabile, pur tenendo comunque conto di quanto specificatamente indicato/suggerito dai rispettivi Enti di Affiliazione.

L’Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di safeguarding
Con la delibera del C.O.N.I., n. 255 del 25 luglio 2023, è stato adottato il Modello di Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (Regolamento Safeguarding) ed è stato istituito l’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding con le seguenti funzioni:
a) Emana, curandone l’osservanza, i principi per le Linee Guida finalizzate alla predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori, nonché i relativi aggiornamenti da trasmettere alle federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva e alle Associazioni benemerite;
b) Formula raccomandazioni in favore della Giunta Nazionale del CONI sui pareri resi ai sensi
dell’art. 16, comma 1 del d. Lgs. 39/2021;
c) Formula raccomandazioni sulle iniziative e sulle politiche di safeguarding dell’Ente al fine di
prevenire qualsivoglia fenomeno di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra
condizione di discriminazione, anche ai sensi degli artt. 33 del D.Lgs. 36/2021 e 16 del D.Lgs.
39/2021;
d) Favorisce il coordinamento per la corretta attuazione degli artt. 33 del D.Lgs. 36/2021 e 16
del D.Lgs. 39/2021 da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive
associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite;
e) Predispone e trasmette alla Giunta Nazionale del CONI una Relazione annuale sulle
politiche di safeguarding;
f) Conduce studi e ricerche in materia, anche in collaborazione con istituzioni accademiche;
g) Svolge ogni altra funzione attribuitagli dalla Giunta Nazionale del CONI.

… omissis …

A seguire:

Ruolo e competenze, aspetti psicologici e contesto operativo.

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