ASD: DIRITTO DI VOTO NELLE ASSEMBLEE PER I MINORENNI

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In breve

La questione viene analizzata con riferimento all’ELETTORATO ATTIVO, in quanto il minore, salvo nei casi espressamente previsti, è incapace legalmente di porre in essere atti o negozi di gestione con la diretta conseguenza che i contratti posti in essere dal minore, in quanto privo di capacità legale, sono annullabili ex art. 1425, c. 1, codice civile.

In fase di adeguamento degli statuti alla Riforma dello Sport (D.Lgs. n. 36/2021), ci si è posti l’esigenza di riportarvi clausole volte ad assicurare il rispetto del principio di democraticità. Tra queste, un elemento di irregolarità sollevato da alcuni enti affilianti, è il mancato riconoscimento del diritto di voto (elettorato attivo) agli ASSOCIATI MINORENNI, che devono poter essere rappresentati ex-lege dai genitori (o da chi detiene la responsabilità genitoriale.

Il D.Lgs. 36/2021 (Riforma dello Sport) prevede tra l’altro che: “Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso”. Salvo le eccezioni previste dal legislatore, il minore non può compiere da solo alcun atto di natura personale, dovendo questi essere assistito dai propri genitori (a seconda dei casi congiuntamente o disgiuntamente), che esercitano su di lui la responsabilità genitoriale.

Il diritto di voto ai minorenni si caratterizza da due distinte posizioni:

LA PRIMA, si è basata finora sull’esclusione dei minorenni dal diritto di voto nelle assemblee prevista dalle principali agevolazioni in tema di imposte dirette e Iva; l’agevolazione fiscale, infatti, prevede l’obbligo di indicare nello statuto “per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione”;

LA SECONDA, si basa sulla recente sentenza della Cassazione ordinaria n. 23228/2017 che ha preso posizione affermando che i diritti partecipativi degli associati non possono essere limitati anche “se si trattasse di persone minori posto che essi sono rappresentati ex lege dai genitori, ovvero dal responsabile genitoriale”.

Il Dipartimento per lo Sport, pur non avendo espresso alcuna opinione ufficiale in merito e pur in mancanza di riferimenti normativi specifici, ha dimostrato nella pratica di condividere questa posizione e ha recentemente imposto ad alcuni enti sportivi la modifica dello statuto con l’inserimento di una clausola che autorizzasse l’esercizio di voto dei genitori per conto degli associati minorenni. Tale presa di posizione del Dipartimento potrebbe esporre ad una richiesta di modifica dello statuto (che contiene una clausola che esclude il voto agli associati minorenni), pena la mancata iscrizione al RASD.

RatioNonProfit – n. 4/2024 – pag. 34

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