RASD: attività sportive, didattiche e formative … attenzione alla scadenza del 31 gennaio 2025

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In breve

Entro il prossimo 31 gennaio bisognerà verificare i dati presenti nel RASD ed effettuare il relativo aggiornamento dei dati, quali: le attività sportive, didattiche, formative che devono essere aggiornate sul Registro direttamente dalle Asd/Ssd o dall’Organismo affiliante (Fsn/Dsa/Eps).

Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche permette alle Asd/Ssd iscritte di beneficiare di specifiche agevolazioni, a condizione che si rispetti il requisito dello “svolgimento, senza scopo di lucro, di attività sportiva, nonché della formazione, della didattica, della preparazione e dell’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, in accordo con le definizioni date dall’art. 2 del D.Lgs. 36/2021”.

L’ATTIVITA’ SPORTIVA: “si intende per sport qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”; questo il concetto di sport presente nella Carta Europea dello Sport, adottata dalla 7° Conferenza dei Ministri Europei responsabili dello sport (maggio 1992). Dal 2023 l’attività sportiva è riconosciuta dalla Costituzione Italiana, art. 33: “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”.

L’attività sportiva viene “qualificata” nel RASD come “l’organizzazione, da parte di un ente sportivo dilettantistico, e/o la sua partecipazione a competizioni sportive territoriali, nazionali ed internazionali, indette da enti sportivi dilettantistici iscritti al Registro o approvate e/o indette dall’Organismo sportivo che ha proceduto al riconoscimento ai fini sportivi e all’affiliazione dell’ente sportivo dilettantistico e ne riconosce i risultati”.

L’ATTIVITA’ DIDATTICA può essere intesa come l’organizzazione e/o la partecipazione a corsi di avviamento allo sport e alla pratica della disciplina sportiva organizzati dall’ente sportivo dilettantistico iscritto al Registro e/o dall’Organismo sportivo o dall’ente sportivo dilettantistico ad esso affiliato.

L’ATTIVITA’ FORMATIVA può essere sintetizzata nello svolgimento di iniziative finalizzate alla formazione e all’aggiornamento dei tesserati dell’Organismo sportivo che ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi l’ente sportivo dilettantistico.

La relazione tra le diverse attività non è ben chiara ai fini della permanenza nel RASD. L’art. 2, comma 1, lettera nn) del D.Lgs. n. 36/2021 (Riforma dello Sport) definisce lo sport come “qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”: non è necessario lo svolgimento di entrambe le attività didattica e sportiva, bensì anche solo di una delle due, per rientrare nel perimetro dello svolgimento dell’attività sportiva.

Sembra che l’orientamento più recente sia, infatti, quello di considerare alternativamente le diverse attività, anche in virtù dell’integrazione dell’art. 38 del D.Lgs. 36/2021 ad opera del correttivo del 5 settembre 2023 che inserisce il comma 1-bis nel quale il requisito del dilettantismo viene previsto nello svolgimento dell’attività sportiva senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria.

Mancano, però, ad oggi chiare indicazioni Ministeriali.

Quanto all’aggiornamento del RASD, riportiamo l’articolo 7: “Articolo 7 – Gestione iscrizioni e conservazione del Registro 
2) Eventuali modifiche e aggiornamenti dei dati riferiti all’ente sportivo dilettantistico iscritto per il tramite di Organismo sportivo, ivi compreso l’aggiornamento degli amministratori in carica, devono essere trasmessi dallo stesso con apposita dichiarazione, tramite l’Organismo sportivo di affiliazione o, in mancanza, direttamente attraverso la piattaforma del Registro, tempestivamente e comunque non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo.
3) Fermo quanto previsto al precedente co. 2, i dati riferiti all’attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, svolta dall’ente sportivo dilettantistico, devono essere trasmessi dallo stesso con apposita dichiarazione, tramite l’Organismo sportivo di affiliazione o, in mancanza, direttamente, sempre attraverso la piattaforma del Registro, non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo, ovvero entro 90 (novanta) giorni dalla conclusione dell’evento”.

Entro il prossimo 31 gennaio bisognerà verificare i dati presenti nel RASD ed effettuare il relativo aggiornamento dei dati, quali: le suddette attività sportive, didattiche, formative che devono essere aggiornate sul Registro direttamente dalle Asd/Ssd o dall’Organismo affiliante (Fsn/Dsa/Eps).

Il Regolamento del RASD prevede – come meglio dettagliato all’inizio di questo approfondimento – che per mantenere l’iscrizione “debbano essere annualmente comunicate entro il 31 gennaio di ogni anno (ovvero entro 90 giorni dalla conclusione dell’evento) i dati riferiti all’attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa”.

Mondo Terzo Settore – Informativa n. 2 – 16 gennaio 2025, a firma di Giorgio Papa
Fiscosport – Newsletter n. 1 del 16 gennaio 2025, articolo a firma di Patrizia Sideri

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