Gestione Separata Inps: co.co.co. sportivi e indennità di maternità
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In breve
Anche i collaboratori sportivi, nella veste di co.co.co., hanno diritto alle tutele […]

Anche i collaboratori sportivi, nella veste di co.co.co., hanno diritto alle tutele assistenziali, tra cui l’indennità di maternità o di paternità, sempreché il collaboratore sia iscritto alla Gestione Separata Inps.
Per accedere all’indennità di maternità, questi i requisiti necessari:
- per la madre: almeno 3 mensilità di accredito contributivo nei 12 mesi precedenti i due mesi anteriori la data presunta del parto;
- per il padre: almeno 3 mensilità di accredito contributivo nei 12 mesi precedenti la data del decesso o grave infermità della madre, abbandono del figlio o affidamento esclusivo al padre.
L’indennità di maternità per i co.co.co. sportivi è calcolata sulla base dell’80% del reddito da collaborazione, prodotto nei 12 mesi precedenti l’astensione per maternità.
La percentuale (0,72%) dell’aliquota della Gestione Separata Inps è destinata specificatamente a coprire le tutele previdenziali. Si ritiene che l’indennità spetti sull’eccedenza rispetto ai primi 5.000 euro, che non sono soggetti a contribuzione previdenziale.
La domanda telematica va presentata all’INPS con modulo MatGestSep (COD SR29) entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile, attraverso i servizi online del portale Inps (www.inps.it), il contact center (803164) o attraverso gli appositi Patronati.
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