CU 2025 … Certificazione Unica 2025 per i co.co.co. sportivi e gli amm.vo gestionali (scadenza 17/03/2025)

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In breve

Termine di consegna al percipiente (con modello “sintetico”) e di invio telematico all’Agenzia delle Entrate (con CU ordinaria). Invio: 31/3 per autonomi e 31/10 per redditi esenti.

Una premessa: da quest’anno, con riferimento all’anno solare 2024, si è esonerati da rilasciare la CU per i professionisti in regime dei minimi o forfettario (D.Lgs. “semplificazioni” n. 1/2024) e per i percipienti esteri privi di codice fiscale (lavoratori autonomi), per i quali si dovrà compilare il prospetto SY, sezione IV, del modello 770/2025.


Come noto, dal 1° luglio 2023, e come previsto dall’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021, i compensi di lavoro sportivo dilettantistico non concorrono a formare la base imponibile a fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000,00 euro. La parte eccedente dovrà essere assoggettata a tassazione ordinaria (busta paga).

Pertanto, andando subito ad analizzare la CU dei co.co.co. sportivi dilettanti, avremo riguardo a compilare il punto 2 della sezione dati fiscali della CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE solo se l’importo del reddito complessivo annuo è superiore a € 15.000,00 (va indicato solo l’importo eccedente la predetta franchigia).

Nel punto 6, LAVORO DIPENDENTE, va indicato “anche nel caso in cui non si sia superata la franchigia di 15.000,00 euro” il numero dei giorni (del 2024) per i quali spetta il diritto alla detrazione (art. 13, c.1, TUIR), data di inizio e cessazione del rapporto, se in forza al 31/12/2024 e al campo 11 “periodi particolari” dovrà essere indicato il “codice 1” nel caso in cui si abbiano due contratti distinti con la stessa Asd/Ssd nel corso del 2024 (ad esempio se durante l’estate non si aveva diritto a compensi). In questo caso, come data di inizio deve essere comunque indicata la data di inizio del primo contratto, anche se riferita alla fine del 2023).

Si dovrà poi aver riguardo, per i contratti a tempo determinato, a compilare il campo 784: importo lordo del reddito da co.co.co. sportivo dilettante (in franchigia … per cui da 0 a 15.000 euro).

Per i co.co.co. sportivi, qualora si sia superata la FRANCHIGIA PREVIDENZIALE di 5.000,00 euro, occorre indicare:

  • al punto 53 i compensi corrisposti nell’anno 2024 (con principio di cassa “allargato” al 12/01/2025);
  • al punto 54 l’imponibile contributivo (nel limite del massimale di euro 119.650,00), dedotta la franchigia di 5.000,00 euro;
  • al punto 55 l’imponibile previdenziale IVS;
  • al punto 56 il totale dei contributi dovuti alla Gestione Separata Inps;
  • al punto 57 i contributi effettivamente trattenuti al prestatore (1/3, facoltà di rivalsa);
  • al punto 58 il totale dei contributi effettivamente versati;
  • ai punti 59 e 60 occorre barrare le mensilità per le quali non è stata presentata la denuncia UNIEMENS;
  • ai punti 61 e 62 occorre indicare il tipo di rapporto (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7).

Quanto sopra vale sia per le collaborazioni coordinate e continuative da lavoro sportivo che per le amministrativo-gestionali. Per queste ultime, occorre compilare anche la SEZIONE INAIL:

  • al punto 92: va indicata la PAT (posizione assicurativa territoriale);
  • ai punti 93 e 94: va indicato il periodo in cui il soggetto è stato assicurato (se attività discontinua nell’anno, di indica al punto 93 il primo giorno di occupazione ed al punto 94 l’ultimo giorno);
  • al punto 95: va indicato il codice del Comune di svolgimento dell’attività.

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