Terzo settore alle prese col test di commercialità

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In breve

In vista dell’operatività della riforma dal 2026.

Il visto della Commissione Europea è ormai cosa certa (in calce alleghiamo la comfort letter del 7/3/2025), insieme alla piena operatività del RUNTS, cosicché la riforma del Terzo Settore diventa pienamente efficace a partire dal 1° gennaio 2026.

Gli enti che non sono ancora iscritti al RUNTS dovranno fare le opportune – quanto doverose – valutazioni sul da farsi, in primis la parte fiscale e la natura di ETS “non commerciale”. L’art. 79 del CTS, infatti, contiene regole che portano a verificare se ci si trovi innanzi ad un ETS non commerciale o meno. Ai sensi dell’art. 79, comma 2, “si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi … i costi effettivi sono determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale, e tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari”. Il successivo comma 2-bis aggiunge un’ulteriore condizione di non commercialità, in base alla quale: “… si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 6 per cento i relativi costi per ciascuno periodo d’imposta e per non oltre tre periodi d’imposta consecutivi”. Per la non commercialità dell’ETS potrebbe essere necessario interrompere il triennio previsto dalla norma con almeno un anno di assenza di avanzo di gestione, svolgendo l’attività gratuitamente, alla pari o in perdita.

Eutekne – Fisco di lunedì 31 marzo 2025, a firma di Federico Moine e Francesco Napolitano

Allegata “comfort letter” del 7 marzo 2025 dell’EUROPEAN COMMISSION:

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