Modello EAS = adempimento formale => Cgt Lombardia sentenza n. 667/17/2025
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In breve
Non vi è alcun obbligo normativo che sanzioni la decadenza delle agevolazioni fiscali con l’omesso invio del modello EAS da parte di una associazione sportiva dilettantistica.

L’Agenzia delle Entrate ha recuperato a tassazione ordinaria i redditi dichiarati dalla Asd dichiarando la decadenza del regime agevolato (legge 398/91) per effetto della mancata presentazione del modello EAS, (art. 30 D.L. n. 158/2008).
La parte ha sostenuto che il modello EAS “costituisce mero adempimento formale e non è condizione sostanziale per accedere ai benefici di legge riconosciuti agli enti non commerciali, i quali sono connessi all’esercizio effettivo di attività conforme alle finalità statutarie”.
L’Agenzia sostiene, al contrario, che la mancata trasmissione del modello Eas non aveva consentito all’Ufficio di operare i dovuti controlli sulla natura dell’ente.
La Cgt Lombardia, superando un precedente orientamento giurisprudenziale (Cgt Lombardia 2665/2023), ha ritenuto il modello EAS un mero adempimento formale, non rilevante ai fini dell’applicazione del regime fiscale agevolativo previsto per le Asd, dovendosi verificare che in concreto l’ente svolga attività conforme alle finalità statutarie.
Quanto sostenuto trova conferma nella giurisprudenza di legittimità che ha affermato che: “le agevolazioni previste dall’articolo 148 del Tuir e articolo 4 del Dpr 633/72 in favore delle associazioni non lucrative dipendono dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro (Cassazione 25402/24)”.
Il Sole 24 Ore di lunedì 31 marzo 2025, pag. 22, a firma di Alessia Urbani Neri
Qui in calce la sentenza:
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