Società di nuova costituzione: dal 2025 obbligo di PEC degli amministatori

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In breve

Oltre alla PEC della società, deve essere fornita, per l’iscrizione alla CCIAA o per la nominaa di un nuovo amministratore, la PEC intestata agli amministratori. In caso di omissione, le CCIAA sospendono la pratica.

Oltre alla PEC della società, deve essere fornita, per l’iscrizione alla CCIAA o per la nomina di un nuovo amministratore, la PEC intestata agli amministratori. In caso di omissione, le CCIAA sospendono la pratica.


Normativa:
 l’art. 1, comma 860, della Legge n. 207/2024 modifica l’art. 5, comma 1, del Decreto Legge n. 179/2012 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 221/2012) come segue:

1. L’obbligo di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è estesoalle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

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