Co.co.co. sportive e quota 100: cumulabili sotto i 5mila euro

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In breve

Salve le co.co.co. sportive marginali per le quali “il compenso non incide sul sistema pensionistico” … “per la sua funzione sociale e per specificità delle attività ad esso connesse, mal si presta ad essere rigidamente riportato al mercato del lavoro”.

La Corte dei Conti, sezione del Veneto, con la sentenza n. 19 del 16 gennaio 2025 ha chiarito il limite di compatibilità tra le co.co.co. sportive ed il trattamento pensionistico anticipato. Il comma 3, articolo 14 del D.L. n. 4/2019 prevede che la pensione anticipata quota 100 (62 anni di età e 38 anni di contributi) non è cumulabile con redditi di lavoro subordinato o autonomo, fino al raggiungimento dell’età pensionistica ordinaria. Fanno eccezione i soli redditi di lavoro autonomo occasionale (fino alla soglia di 5mila euro).

La Corte dei Conti veneta, alla luce di numerose contestazioni aventi ad oggetto tale incompatibilità (con revoca del trattamento pensionistico e richiesta di restituzione delle somme erogate), ha di fatto equiparato il compenso sportivo per collaborazione coordinata e continuativa inferiore a 5.000,00 euro alle prestazioni occasionali di cui sopra, in quanto “oltre a non esservi un reinserimento nel mondo del lavoro … in tali ipotesi il compenso non incide sul sistema pensionistico”.

Il Sole 24 Ore del 22 marzo 2025, pag. 26, a firma di Andrea Mancino e Gabriele Sepio

Per approfondimento: Pensione quota 100 e lavoro sportivo – Possibilità di cumulo | Fiscosport.it

qui in calce il link alla sentenza:

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