DL Rilancio … habemus papam

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In breve

Finalmente questa sera il DL Rilancio è stato “bollinato” e si avvia verso la Gazzetta Ufficiale che lo stava aspettando da quasi una settimana. Tralasciando ogni inutile commento e come gli scolaretti che aspettano il testo del “tema in classe” vediamo di fare il punto …

Finalmente questa sera il DL Rilancio è stato “bollinato” e si avvia verso la Gazzetta Ufficiale che lo stava aspettando da quasi una settimana. Tralasciando ogni inutile commento e come gli scolaretti che aspettano il testo del “tema in classe” vediamo di fare il punto, articolo per articolo di quello che può essere di interesse agli ENTI NO PROFIT dove con questo termine, come già detto nel flash di domenica scorsa, Fisconoprofit annovera: sport, terzo settore e culturali, diversificando e specificando man mano le rispettive specificità… ma bando alle ciance:

Art. 24 – Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP
1. Non è dovuto il versamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo d’imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive relative al periodo d’imposta successivo … omissis … l’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo dello stesso periodo d’imposta … omissis … soggetti … con ricavi … non superiori a 250 milioni di euro …

Commento FNP: è stato chiarito che oltre al saldo (che talvolta è zero … se vi è stabilità gli acconti d’imposta coprono il 100% dell’IRAP dovuta) non è dovuto il primo acconto (e fin qui non si sono mai avuti dubbi) ma non sarà dovuto neppure alla chiamata di giugno 2021 quando si calcolano le imposte. L’IRAP in realtà per le associazioni poca cosa è, specie se non si hanno lavoratori dipendenti, soprattutto in “398” dove l’imposta regionale è calcolata sulla percentuale forfetaria del 3% dei ricavi.

Art. 28 – Credito d’imposta per i canoni di locazioni di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda
1. Al fine di contenere … omissis … spetta un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività … omissis
4. Il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
5. Il credito d’imposta di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
6. Il credito d’imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive … omissis
7. Al credito d’imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
8. Il credito d’imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d’imposta di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute.

Commento FNP: di notevole interesse per le nostre associazioni è il comma 4 che estende l’agevolazione agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale. Riguarda i mesi di marzo, aprile e/o maggio, a condizione che per ognuno (distintamente) si abbia una riduzione del 50% del fatturato (nasce il problema per coloro che hanno iniziato ex novo un’attività dopo il mese di maggio 2019 e che si sono trovati nel bel mezzo all’epidemia covid-19). I commi 7 e 8 stabiliscono che il soggetto avente diritto al credito d’imposta, in luogo dell’utilizzo diretto dello stesso, può optare per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
La relazione illustrativa fa presente che, al fine di evitare una duplicazione del beneficio in capo ad alcuni soggetti, dispone la non cumulabilità in relazione ai medesimi canoni per il mese di marzo del credito d’imposta di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (norma analoga ma limitata agli immobili aventi caratteristiche C/1).

Art. 77 – Modifiche all’articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore
1. All’articolo 43 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, le parole: “contributi alle imprese” sono sostituite dalle seguenti: “contributi alle imprese e agli enti del terzo settore”; b) al comma 1 e 2 … “e agli enti del terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3/7/2017 n. 117”. 

Commento FNP: il DL rilancio è appena nato, ma far riferimento alle norme del nuovo “Terzo Settore” in completa assenza (e non se ne vede l’ombra) del R.U.N.T.S. ci sembra fuori luogo.

Abbiamo analizzato solo alcuni articoli di rilievo, in ordine di apparizione … negli APPROFONDIMENTI/FNP 2 di martedì 26 maggio 2020 daremo ampio spazio al resto del D.L. RILANCIO (come indicato troverete man mano gli aggiornamenti direttamente sul sito fisconoprofit.it

chi non può attendere i commenti FNP può avventurarsi in 323 pagine di decreto più 200 di relazione illustrativa …

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