L’esonero Imu per il no profit … la situazione

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In breve

Esenzione totale (o parziale) dell’IMU per gli immobili posseduti ed utilizzati “dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella lettera i)”.

Prendiamo spunto da un articolo apparso sul quotidiano Italia Oggi e dalla Guida Normativa sulla Nuova Imu edita da Il Sole 24 ore – maggio 2020, per fare il punto della situazione in merito alla nuova IMU, con riferimento alla agevolazione per le attività non commerciali.

La novità della “Nuova IMU” è in primis l’abrogazione della TASI, ma per quanto riguarda la nostra trattazione, nonostante l’abrogazione di vecchie norme del D.L. n. 201/2011, viene mantenuta l’esenzione: “l’articolo 1, comma 759, lettera g) della manovra di Bilancio 2020 (legge 160/2019) riconosce agli enti non commerciali il diritto all’esenzione per le attività (assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, ricreative, sportive, culturali, …) svolte con modalità non commerciali.

La legge 160/2019 ha in pratica confermato l’esenzione totale o parziale dell’IMU per gli immobili posseduti ed utilizzati “dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del D.Lgs.vo n. 504/1992, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i)”, relativamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni previste.

Se l’associazione è in affitto, l’agevolazione non spetta al proprietario dell’immobile. Per usufruire dell’agevolazione l’ente no profit deve essere “proprietario ed utilizzatore dell’immobile oggetto di esenzione Imu“, così come chiarito dalle ordinanze n. 429/2006 e 19/2007 della Corte costituzionale.

Si ha, invece, una esenzione parziale, disposta dai commi 2 e 3, art. 91-bis del D.L. n. 1/2012), quando solo una parte dell’immobile è destinato allo svolgimento di tali attività: “qualora l’unità immobiliare abbia un’utilizzazione mista, l’esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l’attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l’individuazione degli immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell’unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 … della legge 286/2006”. Quando non è possibile procedere al frazionamento, l’esenzione si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile, come risulta da apposita dichiarazione.

L’articolo 1, comma 770, della Legge 160/2019 ha disposto che gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione IMU “entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta”.

Naturalmente le esenzioni di cui sopra devono rispettare sia il requisito soggettivo (natura non commerciale dell’associazione) che il requisito oggettivo (destinazione dell’immobile allo svolgimento di attività con modalità non commerciali).

Molte sono state in questi anni le pronunce di Commissioni Tributarie ed anche della Corte di Cassazione in tema di esenzioni Imu. Tra tutte, talvolta in contrasto tra di loro, segnaliamo quelle che riguardano la possibile (o meno) estensione delle norme di esenzione alle SSD (società sportive dilettantistiche) dal momento che l’art. 13 del D.L. 201/2011 ha previsto l’esenzione per gli immobili “utilizzati nell’attività istituzionale”, ma alcune sentenze della CTR Lombardia (n. 1887/64/2015 e 3576/2018) hanno disposto una apertura all’estensione. La Cassazione, invece, con la sentenza n. 8073 del 21/03/2019, rimane ancorata sull’utilizzazione diretta del proprietario/utilizzatore, escludendo di fatto una esenzione Imu per i contratti di comodato gratuito.

Quanto alla scadenza dell’acconto 2020 della nuova IMU, attualmente è fissata per il 16 giugno anche se è notizia di questi giorni la richiesta pervenuta dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili alla commissione Bilancio della Camera di una proroga al 30 settembre 2020. Vi aggiorneremo non appena sarà nota la scadenza definitiva.

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