Art. 28 D.L. Rilancio: credito d’imposta per i canoni di locazione anche per il no profit
Condividi questa pagina:
In breve
Agenzia delle Entrate – Circolare n. 14/e del 6 giugno 2020 … commi 3 e 4 anche “per gli enti non commerciali se destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale … ed anche commerciale, se non prevalente”.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 14/e e con la risoluzione n. 32/e, entrambe datate 06/06/2020, ha fornito le istruzioni necessarie per attivare, fin da subito, l’utilizzo in compensazione delle somme, che oltreché per i soggetti esercenti attività economica (che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 di almeno il 50% rispetto ai rispettivi mesi del 2019) vale anche per gli enti non commerciali (commi 3 e 4, lettera b), compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, relativamente al costo sostenuto per il “canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale”. L’eventuale svolgimento di attività commerciale in maniera non prevalente rispetto a quella istituzionale non pregiudica la fruizione del credito d’imposta anche in relazione a quest’ultima attività.
Come sopra detto, per gli enti non commerciali la disposizione è applicabile anche nel caso in cui gli immobili, in locazione non abitativa, siano utilizzati ai fini dell’attività istituzionale, desumibile dallo statuto sociale. Per la sola attività riferibile all’eventuale attività commerciale dallo stesso esercitata, l’ente deve aver riguardo al calo di fatturato o dei corrispettivi del mese di riferimento (marzo, aprile e/o maggio 2020) di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.
Il credito spetta a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile, rilevando l’effettivo utilizzo dello stesso nelle attività sopra menzionate.
Il credito d’imposta può essere ceduto e la cessione è esercitabile “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021”. Può essere ceduto anche al locatore (o ad altri soggetti, comprese ad esempio le banche), ed in questo solo caso può essere ceduto anche in assenza di pagamento, a condizione che venga effettuato il pagamento della differenza dovuta rispetto all’importo della cessione del credito.
Con la risoluzione n. 32/e viene istituito il codice tributo “6920” da utilizzare in compensazione nel modello F24 per pagamento del prossimo acconto Imu o per le imposte – ad esempio – nella prossima dichiarazione dei redditi.
qui il link alla circolare n. 14/e Agenzia Entrate del 6 giugno 2020
Condividi questa pagina: