Come e quando usare il bonus sanificazione maggiorato

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In breve

Nel cassetto fiscale dei contribuenti è approdato il bonus sanificazione maggiorato. Può essere utilizzato anche oltre il 16 dicembre.

Nel cassetto fiscale dei contribuenti è nato il bonus sanificazione maggiorato, ed è stato pubblicato il provvedimento.

Il credito maggiorato relativo al bonus sanificazione ed all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale pur in assenza del provvedimento, è arrivato nei giorni scorsi nel cassetto fiscale dei soggetti interessati, che ne avevano fatto richiesta entro il 7 settembre, termine previsto dal provvedimento dell’AdE. Molti di essi lo hanno interpretato come un via libera alla compensazione. Si tratta del bonus di cui all’articolo 125 del Dl Rilancio a fronte dell’aumento di risorse stanziate dal Dl Agosto. Il maggior importo non è stato comunicato per cui non saranno tanti i contribuenti che l’avranno potuto inserire nell’F24 scaduto il 16 dicembre (prima scadenza utile). Tuttavia il provvedimento diffuso ieri, dà la possibilità di utilizzare il bonus anche oltre il 16 dicembre, quindi il prossimo 16 gennaio ma c’è preoccupazione da parte di chi ha utilizzato il maggior credito in compensazione. Il patto è che le spese indicate siano state effettivamente sostenute.

E’ possibile anche la cessione (a terze parti) entro il 31 dicembre 2021. Nella richiesta di settembre i soggetti potevano inserire anche le spese stimate da sostenersi entro la fine dell’anno. E’ ovvio che il credito può essere utilizzato solo nel modo in cui è stato validato. Il credito per la sanificazione è dovuto a: lavoratori autonomi, enti non commerciali (compresi anche terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti) ed anche i soggetti che gestiscono strutture extra-alberghiere che corrispondono ai requisiti e se non sono a carattere imprenditoriale. Con la circolare 20/E/2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità applicative. A seguito dell’invio della comunicazione da parte degli interessati è stata individuata la percentuale di cui si può fruire ottenuta dal rapporto tra gli euro stanziati dal Dl Rilancio e l’importo del credito teorico sulle spese comunicate ed il risultato è pari al 15,6423%.

Con la legge di conversione del decreto agosto articolo 31, Dl 104/2020 sono state incrementate le risorse finanziarie. Tale incremento ha portato ad un maggiore stanziamento. Anche in mancanza di ufficializzazione c’è stato un via libera alla compensazione nell’F24 del 16 dicembre. Non dovrebbero esserci conseguenze per chi lo avesse fatto. Le suddette risorse aggiuntive sono distribuite tra i soggetti già individuati con il provvedimento del 10 luglio 2020. E’ stato necessario rideterminare i crediti d’imposta spettanti ai singoli beneficiari. La nuova percentuale di 47,1617% è ottenuta quindi dal rapporto tra le risorse disponibili e i crediti d’imposta richiesti (troncata alla quarta cifra decimale). Il credito d’imposta può essere visualizzato dal proprio cassetto fiscale da cui si accede dall’area riservata del sito dell’AdE. Può arrivare, ad esempio, anche fino a 15.000 € circa. Per le modalità rimangono le disposizioni del provvedimento n. 259854.

Nt + Fisco – Il Sole 24 Ore del 16/12/2020, Imposte Giorgio Gavelli

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