Onlus, Odv e Aps in videoassemblea
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In breve
La video-assemblea non può escludere le Onlus, le associazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale. Slitta al 31 marzo 2021 il termine.
Con l’articolo 3, comma 6, del Dl 183/2020 slitta al 31 marzo 2021 il termine per lo svolgimento delle riunioni online degli enti no profit ed ordina alcuni termini. La scadenza del 31 marzo coincide con quella fissata per l’approvazione delle modifiche statutarie. L’opportunità di snellire le procedure di svolgimento delle assemblee è sicuramente un’opzione interessante.
Di cosa si tratta?
Il decreto sopra linkato fa slittare la possibilità di ricorrere a:
- Il voto per corrispondenza;
- Il voto in forma elettronica;
- Lo svolgimento della riunione da remoto.
Si tratta di una misura prevista a vantaggio degli enti non commerciali, le cui riunioni assumono una rilevanza centrale, soprattutto in ragione dell’iscrizione RUNTS.
Questi enti risultano destinatari della disciplina del Cura Italia articolo 73 che non specifica che l’assemblea potrà svolgersi anche in assenza del presidente e del segretario.
Stando al modo di esprimersi, nell’articolo 106 del Cura Italia non sembra esteso anche ad Onlus, Odv e Aps lo svolgimento delle riunioni in conferenza. Onde evitare ingiustificate disparità di trattamento, dovrebbe ritenersi estesa anche a queste ultime la possibilità di tenere le assemblee in modalità completamente telematica.
L’articolo 106 prevedeva in origine oltre alle semplificazioni sulle assemblee, anche una proroga per l’approvazione dei bilanci. Le associazioni di volontariato erano già destinate ad un diverso rinvio, l’articolo 35 del Cura Italia. Quindi è possibile che l’articolo 106 possa essere letto come se fosse riferito solo all’approvazione dei bilanci.
“1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.
8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all’articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.“
I temi di NT+ | Le parole del non profit / Il Sole 24 Ore – 06 Gennaio 2021, a firma Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio
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