Coronavirus: ecco le risposte alle domande più frequenti

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In breve

Ecco cosa si può fare e cosa no. E’ stato consentito il raggiungimento delle seconde case, le visite ad amici e parenti e lo sport.

Ci sono alcune novità, come ad esempio in zona rossa sono consentiti degli spostamenti più ampi.

Le regole da rispettare restano praticamente le stesse ma con qualche spazio in più per potersi muovere. C’è un punto che ha fatto discutere più degli altri, le seconde case. E’ stato dato il via libera agli spostamenti nelle seconde case, anche in regioni arancioni o rosse. Per gli affitti a lungo termine è possibile solo se affittate prima del 14 gennaio 2021 con titolo provante (necessario anche in caso di proprietà anteriore al 14 gennaio). Restano esclusi gli affitti di breve periodo. Nella seconda casa ci possono andare solo i familiari conviventi, non ci possono essere amici.  

In base alle ordinanze del ministro della salute R. Speranza dell’8 e del 16 gennaio 2021 è stato assegnato un colore ad ogni regione: rosso, arancione, giallo.

“ROSSO”

Regioni appartenenti a questa zona: Lombardia, provincia autonoma di Bolzano e Sicilia.

Cosa è possibile fare:

– Per quanto riguarda lo sport individuale come ad esempio la bicicletta, uscire dal proprio comune purchè lo spostamento resti funzionale unicamente all’attività stessa. La destinazione deve coincidere con il comune di partenza.

– Svolgere il lavoro di dog sitter in quanto è stato paragonato a quello di domestica.

– Portare in auto due passeggeri per ogni fila di sedili ciascuno con su la mascherina.

– I genitori separati possono andare a trovare i figli minorenni.

– Vietate le visite in carcere.

ARANCIONE

Appartengono a questa zona: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto.

PUBBLICI ESERCIZI

Nella mia area sono aperti ristoranti, pizzerie, pasticcerie e altre attività di ristorazione? È consentito il consumo di cibi e bevande al loro interno?
In quest’area è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione e nelle loro adiacenze.
Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue:
– 5.00 – 18.00, senza restrizioni;
– 18.00 – 22.00, vietata ai soggetti che svolgono attività di bar.
La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
È consentita anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti alloggiati.

Sono sospese le attività di somministrazione di alimenti, bevande e ristorazione svolte da centri culturali, centri sociali e centri ricreativi a favore del corpo associativo?
La sospensione di attività di centri culturali, sociali e ricreativi include anche la sospensione delle attività interne di somministrazione di alimenti e bevande e ristorazione.

La possibilità erogare oltre le 18 i servizi di ristorazione vale anche per esercizi siti in altre strade extraurbane o secondarie a lunga percorrenza?
Possono restare aperti oltre le 18 solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade.

Il trasporto, la consegna e il montaggio di mobili rientrano nella comprovata esigenza lavorativa che giustifica gli spostamenti?
Sì, rientrano fra le esigenze lavorative di cui all’art. 3, lettera a), del DPCM 3 dicembre 2020.

Si possono consegnare e montare i mobili o gli oggetti acquistati prima dell’introduzione delle restrizioni al commercio?
Sì, le vendite avvenute prima delle restrizioni, che non si fossero ancora concluse con la consegna e il montaggio, possono paragonarsi alle vendite a distanza.

A quali regole devono attenersi i commercianti, che svolgono attività diverse dalla ristorazione, e i gestori degli esercizi commerciali al dettaglio che sono aperti?
Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Fanno eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

È consentito raggiungere le concessionarie di autoveicoli per effettuare assistenza del veicolo, acquistare un veicolo, consegnare un veicolo da rottamare, fare test drive, ecc.? 

Sì, è consentito.

È possibile effettuare consegne di prodotti, alimentari e non, anche fuori dal Comune in cui si trova il punto vendita?
Sì, è possibile effettuare consegne anche fuori dal proprio Comune, trattandosi di ragioni lavorative.

Devo acquistare un bene durevole (ad esempio una cucina etc.) di una certa marca che non è disponibile nel mio Comune. Posso recarmi in un altro Comune per fare i miei acquisti?
Sì, laddove il proprio Comune non disponga di appositi punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità.

EVENTI

È consentito svolgere assemblee condominiali in presenza?
Sì. È fortemente consigliato svolgere la riunione dell’assemblea in modalità a distanza. Laddove ciò non sia possibile, per lo svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione.

Nella nozione delle fiere, vietate dai provvedimenti in vigore, rientrano anche manifestazioni locali con prevalente carattere commerciale?
Sì, anche se sono a carattere commerciale di natura fieristica ma realizzate fuori dell’ordinaria attività commerciale in spazi dedicati ad attività stabile o periodica.

Cosa prevede il decreto per lo svolgimento delle funzioni religiose?
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni.

Cosa prevede il decreto per le manifestazioni?
Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica e a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte.

Si possono svolgere eventi e competizioni in ambito sportivo?
Per lo svolgimento degli eventi e delle competizioni in ambito sportivo si consiglia di consultare l’apposita sezione sul sito del Dipartimento per lo sport. Sono in ogni caso vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale.

È consentita la presenza di pubblico agli eventi e alle competizioni in ambito sportivo?
No, non è consentita.

Cosa è previsto per i musei e gli altri luoghi della cultura?
Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (di cui all’articolo 101 del Codice) è sospeso.

Sono consentite le sepolture?
Sì, sono consentite rispettando la distanza interpersonale di un metro tra le persone che vi assistono ed evitando ogni forma di assembramento.

Le trasmissioni televisive, in diretta o registrate, possono svolgersi in presenza di pubblico?
Sì, in quanto alle trasmissioni televisive non si applica il divieto previsto per gli spettacoli, perché la presenza di pubblico in studio rappresenta un elemento “coreografico”.

ZONA GIALLA

Le regioni appartenenti a questa zona sono: Basilicata, Campania, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna e Toscana.

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