Coesistenza di registri, le società ed associazioni sportive di fronte ai registri presso il Coni e il Dipartimento dello Sport.
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In breve
Dal 31 agosto è entrato pienamente in funzione il nuovo Registro nazionale […]
Dal 31 agosto è entrato pienamente in funzione il nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, contenuto nel decreto legislativo 39/2021, che apporta numerose novità. È infatti necessario per le A.s.d. e S.s.d. iscriversi al Registro, tenuto presso il Dipartimento per lo Sport, al fine di vedersi certificata la propria attività dilettantistica, adempimento che permette di ottenere la personalità giuridica e importanti vantaggi fiscali.
Cosa ne è allora del Registro tenuto presso il Coni? Nonostante il decreto affermi all’art. 12 che “il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche” non si può dare per scontata l’uscita di scena del Registro del Coni, che rimarrebbe in vita. Infatti la base su cui poggia il Registro Coni è la famosa legge Melandri (decreto legislativo 242/1999), la quale non è assolutamente toccata dalla riforma del mondo sportivo che stiamo vivendo in questi anni. Il decreto Melandri infatti rimette al Coni il compito di deliberare in ordine ai provvedimenti di riconoscimento ai fini sportivi (articolo 5 Dlgs 242/1999).
Tutto ciò ha consentito quindi al Consiglio Nazionale del CONI di emettere una decisiva delibera il 15 settembre u.s., con la quale ha confermato la validità del Registro Coni (cfr allegato) prevedendo, al fine di poter esercitare le citate attività di riconoscimento e controllo affidategli dal decreto Melandri, l’obbligo di iscrizione delle società ed associazioni sportive dilettantistiche.
Tale duplicazione di Registri obbliga però tutte le associazioni e società sportive a doppie iscrizioni per poter essere pienamente in regola con l’ordinamento statale (Registro RAS) e sportivo (Registro CONI) e poter finalmente fare sport con tutte le garanzie, anche di tipo fiscale.
E non bisogna neppure dimenticarsi di ulteriori fondamentali adempimenti che devono essere effettuati, come la comunicazione a carico di A.s.d. e S.s.d. dei dati necessari ad individuare i rapporti di lavoro sportivo, sempre mediante il Registro del Dipartimento dello sport, ai fini previdenziali ed assistenziali, come prevede l’art. 28 del decreto legislativo 36/2021 in materia di lavoro sportivo.
Il sole 24 ore di giovedì 13 ottobre 2022, pag. 37, a firma Andrea Mancino e Gabriele Sepio
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