La Riforma dello Sport: necessità di cambiamenti in tema di prestazioni minime.

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In breve

La Riforma dello Sport ha fatto emergere forti dubbi anche in tema di prestazioni saltuarie, verso le quali in molti premono per un nuovo inquadramento.

Il tema delle prestazioni minime è ad oggi uno degli argomenti più discussi tra quelli oggetto della Riforma dello Sport, soprattutto a seguito del recente dlgs n. 163, correttivo del dlgs n. 36.

Si pensi, ad esempio, ad un ricorso non sempre corretto delle prestazioni occasionali o alla confusione circa la distinzione tra le prestazioni continuative e le prestazioni occasionali.

La normativa, sul punto, così come modificata, sancisce che le collaborazioni sportive retribuite con compensi inferiori a 5000 Euro, sono oggetto sia di esonero fiscale che di esonero contributivo in quanto prestazioni meno assidue.

Ne risulta un’attenuata presunzione di continuità del rapporto lavorativo e una protezione del suddetto rispetto a eventuali verifiche ispettive o in tema di pretese dei lavoratori, salvo le operazioni tese a rilevare qualsivoglia irregolarità volta a nascondere una diversa natura del rapporto.

Quanto sopra riportato, trova conferma all’interno dello stesso dlgs n. 36, il quale sancisce che si ha prestazione sportiva quando correlata ad un tesseramento annuale ed allo svolgimento di campionati e tornei, i quali non devono esaurirsi in un’unica prestazione.

Inoltre, la stessa prestazione sportiva a carattere oneroso richiede, in quanto tale, una certa professionalità poco affine alla natura occasionale che spesso nel corso degli anni si è attribuita alla suddetta

Ciò emerge anche quale vulnus di quanto riportato dall’Agenzia delle Entrate all’interno di una sua osservazione, secondo la quale le attività poste in essere dal manutentore, dal custode dell’impianto e dal giardiniere non possono essere in quanto tali ricondotte alla categoria delle prestazioni lavorative.

Quest’ultime, inoltre, non godono di natura occasionale, il che conduce ad ulteriori conclusioni dal punto di vista del contratto da adottare per le suddette.

La stessa Corte di Cassazione ha più volte avvallato la tesi per la quale, si riconducono al rapporto sportivo le prestazioni che presentano determinate caratteristiche: assenza del carattere di professionalità e di abitualità, sebbene non esclusive; svolte nell’esercizio diretto di attività sportive in ragione del vincolo diretto tra il prestatore e il club; a favore di associazioni dilettantistiche e prive di scopo di lucro; rese fuori dall’ambito di lavoro autonomo o subordinato.

Sulla base di quanto riportato, emerge dunque la necessità di reinquadrare i collaboratori sportivi che rispondono ai requisiti sanciti dal dlgs. n. 36, soprattutto per evitare finte prestazioni occasionali e per tutelare maggiormente coloro che svolgono prestazioni con elevato monte-ore nei confronti di una sola associazione.

Fonte: Italia Oggi, ‘Lavoro sportivo, stretta sulle prestazioni saltuarie’

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