A partire dal 17 novembre 2022 entrerà in vigore il correttivo del DLgs n. 36/2021: novità per le associazioni sportive dilettantistiche
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In breve
Da domani entra in vigore il Dlgs n. 163/2022. Molte le novità: esclusione delle sponsorizzazioni dalle attività diverse, possibilità per gli enti del Terzo Settore di esercitare attività sportive non a titolo principale, ritorno delle cooperative tra i soggetti giuridici legittimati ad esercitare attività sportive dilettantistiche
Sono molte le novità apportate dal decreto correttivo n. 163/2022.
Esso entrerà in vigore il 17 novembre 2022 con la maggior parte delle disposizioni che troveranno applicazione a partire dal 1° gennaio 2023.
La nuova disciplina avrà come risultato il cambiamento del proprio statuto per gran parte delle associazioni sportive dilettantistiche, dirette destinatarie di questo imminente cambiamento.
È proprio il tema degli statuti che costituisce uno degli argomenti di maggiore interesse.
Nello specifico, mentre l’articolo 9 della L. 189/2002 prevedeva, con riferimento all’oggetto sociale delle A.S.D., solo l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche compresa l’attività didattica, ad oggi, il nuovo articolo 7 del DLgs. n. 36/2021 sancisce che la A.S.D. eserciti in via stabile l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.
Inoltre, l’articolo 9 prevede che sia le A.S.D. che le S.S.D. potranno esercitare attività diverse da quelle principali purchè queste siano secondarie e strumentali rispetto alla gestione ed organizzazione delle attività sportive dilettantistiche, secondo criteri che verranno stabiliti con apposito decreto.
Anche dal punto di vista del criterio di incompatibilità degli amministratori sono previsti cambiamenti di carattere più stringente in quanto i suddetti ineriscono non solo il caso in cui medesima carica sia occupata dagli stessi in altre S.S.D./A.S.D. che espletano la medesima disciplina sportiva ma le nuove limitazioni si riferiscono anche a coloro i quali detengono la stessa carica in un’altra A.S.D./S.S.D. affiliata al medesimo ente di promozione sociale e dall’altro prescindono dalla stessa disciplina sportiva esercitata.
Tra le molte novità, nel rapporto tra attività diverse e attività principali viene stabilito che non vi debbano rientrare i proventi derivanti da sponsorizzazioni, attività spesso fondamentali per la vita dell’ente.
Con riferimento alle personalità giuridiche legittimate a svolgere attività sportive dilettantistiche, le società di persone non sono più autorizzate all’esercizio delle suddette mentre sono ammesse, oltre alle associazioni sportive (con o senza personalità giuridica di cui ex art. 36 e seguenti del Codice Civile), le società di capitali (di cui al Libro V, Titolo V del Codice Civile) nel cui novero tornano ad essere ammesse anche le società cooperative (di cui al Libro V, Titolo VI del medesimo codice).
Anche gli enti del terzo settore emergono tra i soggetti di cui è legittimato l’esercizio di attività sportive dilettantistiche, da cui si evince che anche le fondazioni potranno assumere natura di fondazioni sportive dilettantistiche.
Per quanto concerne gli ETS, l’articolo 7, come modificato, prevede che per quelli costituiti ai fini di una delle attività tipiche sancite dal Codice del Terzo Settore, l’attività sportiva dilettantistica non deve essere la principale.
Per questi enti, inoltre, oltre all’iscrizione al RUNTS, la nuova disciplina prevede anche che essi siano iscritti al Registro delle attività sportive (RNASD).
Esso costituisce il nuovo registro tenuto dal Dipartimento dello Sport, che dovrà sostituire, se non affiancare, il Registro delle società ed associazioni sportive dilettantistiche detenuto dal CONI.
Infine, per gli enti iscritti sia al RUNTS che al RNASD è previsto che le disposizioni in materia di DLgs n. 36/2021 si applichino solo con riferimento all’attività sportiva esercitata e nel limite di compatibilità con le norme in materia di Terzo Settore.
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