Principali scadenze tributarie di marzo per le società dilettantistiche
Condividi questa pagina:
In breve
Sono riportate le principali scadenze del mese di marzo per i soggetti e gli organismi sportivi
Giovedì 16 marzo:
– scade il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica da parte del sostituto d’imposta con riferimento all’anno di imposta 2022 e consegna ai soggetti sostituiti. Nella Certificazione Unica devono essere indicati i dati relativi ai compensi corrisposti nel corso dell’anno 2022 e le relative ritenute e contributi. Deve anche essere predisposto un Modello 770 unificato, in cui vanno riepilogati i dati relativi alle ritenute effettuate ed ai relativi versamenti e compensazioni, il riepilogo dei crediti e gli altri dati contributivi ed assicurativi (per approfondimenti rimandiamo all’articolo pubblicato in precedenza: https://www.fisconoprofit.it/2023/02/28/certificazione-unica-2023-asd-e-ssd-alle-prese-con-le-cu-dei-compensi-2022/);
– versamento del saldo IVA relativa all’anno 2022. È possibile differire il pagamento al 30 giugno 2023 con una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo. Il pagamento può essere effettuato anche il 31 luglio con un’ulteriore maggiorazione dello 0.40%;
– per le società di capitali è previsto il versamento annuale della tassa sui libri contabili. L’importo è pari a 309,87 euro per i soggetti con capitale sociale fino a euro 516.456,90. Il codice tributo da indicare nel Modello F24 è 7085 – tassa vidimazione libri sociali – anno 2023.
Venerdì 31 marzo:
– versamento della 1° rata per la regolarizzazione delle irregolarità formali, prevista dalla Legge di Bilancio 2023 (commi 166 – 168). La somma è pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni. La seconda rata è dovuta il 31 marzo 2024;
– versamento della prima di 8 rate per il ravvedimento speciale delle violazioni tributarie, previsto dalla Legge di Bilancio 2023 (comma 174). Vengono regolarizzate con il pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili. Sulle rate successive (30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre 2023, 31 marzo di ciascun anno) sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo;
– integrale versamento o pagamento della prima di 20 rate per la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di accertamento, reclamo o mediazione, prevista dalla Legge di Bilancio 2023 (commi 220 – 221). Sulle rate successive (30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre 2023, 31 marzo di ciascun anno) sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata;
– ultimo giorno utile per l’invio telematico del “Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi” (Modello EAS), nel caso in cui, nel corso del 2022, si siano verificate variazioni di alcuni dei dati dell’ente precedentemente comunicati.
Condividi questa pagina: