Il nuovo contratto di lavoro sportivo, in 14 voci

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In breve

Il 1° luglio 2023 entra in vigore il Decreto Legislativo n. 36 del 2021; Il Sole 24 ore nella pagina domenicale analizza i vari punti anche alla luce del correttivo approvato il 31 maggio 2023 dal CdM ed ora al vaglio delle Commissioni parlamentari (che dovranno dare il loro parere entro il 17 luglio 2023).

Il 1° luglio 2023 entra in vigore il Decreto Legislativo n. 36 del 2021; Il Sole 24 ore nella pagina domenicale analizza i vari punti anche alla luce del correttivo approvato il 31 maggio 2023 dal CdM ed ora al vaglio delle Commissioni parlamentari (che dovranno dare il loro parere entro il 17 luglio 2023).

La nostra rassegna stampa analizza punto per punto (mantenendo i titoli del quotidiano):

  1. LAVORATORE SPORTIVO – Arriva la qualifica per chi lavora nello sport: atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara che esercitano attività sportiva retribuita sono da considerarsi LAVORATORI SPORTIVI a far data dal 1° luglio 2023. Ogni federazione o ente di promozione può stabilire quali sono le mansioni da ritenersi necessarie per il regolare svolgimento dell’attività e delle manifestazioni sportive (ma non vi rientreranno mai, come non rientrano oggi, le attività di pulizia, di custodia, di manutenzione generica, ecc.). Sono esclusi dalle agevolazioni del lavoratore sportivo, i professionisti con albo (es. psicologi dello sport, fisiatri).
  2. DIPENDENTI PUBBLICI – Anche il dipendente Pa fa il lavoratore sportivo: i dipendenti pubblici possono svolgere, fuori dall’orario di lavoro, attività che rientrano nell’ambito del lavoro sportivo. Viene introdotto un silenzio-assenso di 30 giorni alla necessaria richiesta, da inoltrarsi all’amministrazione di appartenenza, per coloro che percepiscono compensi, mentre è sufficiente una semplice comunicazione per il “volontario” sportivo.
  3. DIRETTORI DI GARA – Designazione sufficiente per instaurare il rapporto: non serve per loro il contratto sportivo: basta una semplice designazione da parte della Fsn/Dsa/Eps (in questo caso si potranno anche riconoscere rimborsi forfettari per le spese sostenute per le attività svolte anche nel proprio comune di residenza).
  4. LAVORO AUTONOMO – I contratti salgono da 18 a 24 ore settimanali: il correttivo aumenta il numero di ore per le quali il lavoro sportivo si presume “co.co.co.”, fino alle quali cioè non può scattare nessuna presunzione di lavoro subordinato.
  5. APPRENDISTATO – L’età minima scende a 14 anni: si abbassa da 15 a 14 anni l’età minima per l’apprendistato.
  6. RAPPORTI DI LAVORO – Procedure semplificate e transizione fino a ottobre: gli adempimenti relativi alle collaborazioni tra luglio e settembre 2023 possono essere effettuati entro il mese di ottobre 2023 nel RAS, vale a dire nella piattaforma messa a disposizione dal Dipartimento Sport. Le comunicazioni obbligatorie vanno fatte entro la fine del mese successivo all’inizio della collaborazione. Si attende l’operatività con un decreto interministeriale Lavoro-Sport.
  7. MONDO PARAOLIMPICO – Permesso retribuito per allenamenti e gare: gli atleti paraolimpici possono partecipare a competizioni ed allenamenti con un permesso speciale retribuito, senza richiedere giorni di ferie e conservando il proprio posto di lavoro, avvalendosi di un fondo appositamente costituito per rimborso degli oneri sostenuti dal datore di lavoro. Si potranno utilizzare 30 giorni consecutivi di permesso, fino ad un massimo di 90 giorni/anno.
  8. CONTROLLI MEDICI – Arrivano prescrizioni e sorveglianza sanitaria: le disposizioni sui controlli medici dei lavoratori sportivi devono essere emanate dal governo, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana. Possono essere stipulate convenzioni con le Regioni al fine di garantire l’espletamento delle indagini e degli esami necessari per l’aggiornamento della scheda sanitaria per le attività sportive per ciascun lavoratore sportivo che svolga prestazioni di carattere non occasionale.
  9. RIMBORSO SPESE – Autocertificati costi fino a 150 euro mensili: in analogia a quanto previsto per il terzo settore, si ragiona sulla possibilità di riconoscere al “volontario” sportivo il rimborso delle spese sostenute mediante autocertificazione nel limite di 150 euro mensili (attenzione che l’autocertificazione non solleva il percipiente dal conservare le pezze giustificative a base di quanto dichiarato, né l’associazione dal dover deliberare sulle tipologie di spese e per quali attività è ammessa). Dovrà essere chiarito se vale anche per lo sport il limite di 10 euro al giorno, con il tetto dei 150 euro mensili, già applicabile agli ETS.
  10. COPERTURA INAIL – Assicurazione fissata con decreto ministeriale: rimasta in essere nonostante le pressioni a 360 gradi, l’Inail sembra applicabile per qualsiasi entità di compensi, senza applicazione della quota esente di 5.000 euro prevista invece per la gestione separata Inps. Spetta ad un decreto dei Ministri del Lavoro, dell’Economia e dello Sport stabilire su quali retribuzioni e con quali tariffari, tenendo conto della quota dei rischi già coperti dal tesseramento alle Fsn/Dsa/Eps.
  11. ESENZIONE IRAP – Fuori dal tributo regionale compensi fino a 85mila: i compensi per i co.co.co. dilettantistici non concorrono alla base imponibile IRAP fino al raggiungimento di 85.000 euro annui (che rappresenta il tetto del regime forfettario dei titolari di partita iva).
  12. REDDITI DA LAVORO – Cancellata per le tasse la qualifica redditi diversi: l’art. 67, comma 1, lett. m) TUIR cessa di esistere alle ore 00.00 del 1 luglio 2023; perché il compenso di giugno 2023 (o mesi/anni precedenti) sia considerato ancora “reddito diverso” deve essere corrisposto entro le ore 23.59 del 30 giugno 2023, altrimenti rientra nelle nuove disposizioni sul lavoro sportivo: fino a 5mila euro è prevista l’esenzione sia fiscale che contributiva, da 5mila a 15mila euro è prevista la sola contribuzione Inps gestione separata (con apposite regole), oltre 15mila euro scatta anche la tassazione fiscale.
  13. PENSIONE – Scatta l’iscrizione Inps al Fondo pensione sportivi: i lavoratori sportivi subordinati vengono iscritti al nuovo fondo gestito dall’Inps denominato “Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi”; vi vengono iscritti altresì i lavoratori professionisti anche se autonomi o co.co.co., che nel dilettantismo sono iscritti invece alla gestione separata Inps.
  14. OSSERVATORIO – Monitorato l’impatto delle nuove regole: l’introduzione della nuova normativa verrà monitorata con l’Osservatorio Nazionale sul Lavoro, che sarà regolamentato da uno specifico decreto interministeriale e che pubblicherà un rapporto annuale sulla situazione del lavoro sportivo.

Il Sole 24 Ore, pag. 7 del 18 giugno 2023, a firma di Claudio Tucci

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