Il certificato antipedofilia … un revival!
Condividi questa pagina:
In breve
il CERTIFICATO ANTIPEDOFILIA ritorna alla luce con effetto dal 1° luglio 2023, con la partenza della riforma dello sport e con il concetto di LAVORATORE SPORTIVO.
Se qualcuno lo aveva dimenticato, è perché si tende a rimuovere le cose spiacevoli e quando vengono in qualche modo accantonate (abrogate sarebbe un termine improprio), si tende ad eliminarle dalla mente … ebbene è proprio tornato in auge … il CERTIFICATO ANTIPEDOFILIA ritorna alla luce con effetto dal 1° luglio 2023, con la partenza della riforma dello sport e con il concetto di LAVORATORE SPORTIVO.
Ma facciamo un pò di cronistoria: in attuazione della Legge n. 96 del 2013, viene emanato il Decreto Legislativo n. 39/2014, in vigore dal 6/4/2014 (Direttiva Europea n. 2011/93/EU), e in particolare l’articolo 2 dispone che: “chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con i minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne … deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale dal quale risulti l’assenza di condanne …”.
Il CONI, con circolare 4/4/2014 aveva circoscritto l’obbligo di presentazione del certificato antipedofilia solo ed esclusivamente con riferimento ai rapporti di lavoro e non anche ai soggetti che svolgono attività di mero volontariato, intendendo per tale anche chi percepiva i noti compensi art. 67, comma 1, lettera m) TUIR.
Alcune circolari ministeriali avevano chiarito che l’obbligo è esteso ai co.co.co. ed ai professionisti con partita Iva, mentre veniva escluso per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale, così come per le utenze indifferenziate rivolte ad adulti e minori.
In seguito a richiesta di chiarimenti, il Ministero aveva precisato altresì che era possibile utilizzare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione), resa dal lavoratore (sportivo) al datore di lavoro (ASD/SSD) solo per iniziare l’attività nell’attesa del certificato.
Chiunque può richiedere all’Ufficio del Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica il certificato con i propri dati, ma in relazione a questo certificato specifico è stata prevista la possibilità di una richiesta diretta da parte del datore di lavoro (ASD/SSD), senza necessità di delega o procura, con il pagamento dei soli diritti (€ 3,92 se non lo si richiede con urgenza, € 7,84 con procedura di urgenza). La richiesta può essere fatta sul sito del Ministero della Giustizia, dove sono disponibili il modulo per la richiesta e il modulo per la delega alla presentazione della domanda e al ritiro del certificato (l’ASD/SSd deve segnalare al momento della richiesta di essere esente da imposta di bollo (art. 27-bis, allegato D, DPR 642/72, per effetto dell’art. 1, comma 646, legge 30/12/2018 n. 145).
Il certificato ha una validità di 6 mesi (anche se lo chiedesse il lavoratore) ma se il rapporto di lavoro avesse una durata maggiore non sarebbe necessario richiederne un altro trascorsi i 6 mesi, mentre qualora si dovesse interrompere il rapporto per riprenderlo nuovamente in seguito, allora occorrerà richiederne uno nuovo prima di iniziare (Min. Giustizia nota del 3/4/2014 – Min. Lavoro nota del 15/9/2014).
La prematura scomparsa dei compensi art. 67, comma 1, lett. m) TUIR alle ore 23.59 del 30 giugno 2023 riaprono le porte al “certificato antipedofilia” che già doveva essere richiesto per i lavoratori (per loro non si è mai estinto) e che a maggior ragione si deve richiedere ora che ci si avvale di LAVORATORI SPORTIVI (e non più di percipienti “redditi diversi”). La previsione non riguarda i VOLONTARI, che già erano stati esclusi precedentemente, ma dal momento che si richiede un certificato al casellario, aggiungere qualche nominativo in più non costa nulla (o poco) … chissà mai che proprio in quella falla si annidi un pedofilo?! Speriamo di no … ma a pensar male!
PS: le sanzioni ve le diciamo … così magari possono essere di stimolo a non dormirci sopra: in caso di omissione si applica la sanzione pecuniaria da 10mila a 15mila euro!
Condividi questa pagina: