Co.co.co. con tracciabilità: dal 1/7/23 niente più contanti
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In breve
Obbligatorio l’utilizzo di strumenti di pagamento “tracciabili” per la corresponsione della retribuzione, sia essa di lavoro dipendente o relativa a contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche per importi inferiori a 1.000,00 €uro.
La Riforma dello Sport ci ha catapultato nel mondo del lavoro dal 1° luglio 2023 e molte sono le novità che abbiamo analizzato negli ultimi mesi, tra approfondimenti e webinar, tra seminari on-line e articoli pubblicati sui quotidiani e periodici specializzati; ma ai più può essere sfuggita l’applicazione della legge di bilancio per il 2018, in particolare l’articolo 1, comma 910, della legge n. 205/2017 che stabilisce che “a far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti debbano corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso gli strumenti di pagamento individuati dalla stessa norma, non essendo più consentito, da tale data, effettuare pagamenti in contanti … pena l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro”.
Ai sensi del successivo comma 912, tale obbligo si applica ai rapporti di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 c.c., indipendentemente dalla durata e dalla modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed infine ai contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.
Sono esclusi dal predetto obbligo:
- i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni, di cui al comma 2, articolo 1, D.Lgs. n. 165/2001;
- i rapporti di lavoro domestico;
- i compensi derivanti da borse di studio, tirocini;
- i rapporti autonomi di natura occasionale.
Ci troviamo, pertanto, di fronte ad una svolta epocale non solo per quanto attiene ai nuovi contratti e alla contribuzione previdenziale del lavoro sportivo (fino al 30/6/2023 gestito con i compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spese nel limite esente dei cd. 10.000 euro), ma anche in merito alla “tracciabilità piena” di tutte le co.co.co., in aggiunta alle prestazioni di lavoro dipendente.
Ne rimangono fuori i premi, che godono della nuova disciplina (ritenuta a titolo d’imposta del 20%, ai sensi dell’art. 30 DPR 600/73) e che potranno essere pagati in contanti fino a 999,99 €uro (il limite di cui alla legge 190/2014 per Asd/Ssd non è stato aumentato a 4.999,99 €uro dalla manovra finanziaria 2023).
La tracciabilità può essere garantita dai seguenti strumenti:
- bonifico sul conto individuato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
Come detto in precedenza, la sanzione applicabile è di una certa rilevanza (da 1.000 a 5000 euro) e pertanto occorre aver riguardo a rispettare la “tracciabilita piena” di tutte le retribuzioni di lavoro dipendente (ivi comprese le cd. amministrativo-gestionali) e delle co.co.co. (fino a 18/24 ore settimanali), salvo che nel decreto “correttivo” in arrivo non vengano previsti esoneri di applicazione della normativa ordinaria.
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