Sicurezza sul lavoro: nuovi impegni per Asd e Ssd da non trascurare; multe più salate
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In breve
Il D.Lgs. n. 81/2008 prevede la redazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) ed in taluni casi anche del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze), a cui si aggiunge la nomina del RSPP (Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione) e del Medico Competente (in tema di Sorveglianza Sanitaria).
Dal 1° luglio 2023, abbandonato l’art. 67, comma 1, lett. m) TUIR (compensi esenti fino a 10.000 euro rientranti nei redditi diversi e senza contribuzione previdenziale e assistenziale), con la Riforma dello Sport si entra appieno nel “mondo del lavoro” sportivo, che attrae con sé gli adempimenti connessi al rispetto del D.Lgs. n. 81/2008, che prevede tra l’altro la redazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) ed in taluni casi anche del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze), a cui si aggiunge la nomina del RSPP (Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione) e del Medico Competente (in tema di Sorveglianza Sanitaria). Adempimenti già pienamente operativi per i “lavoratori” in forza prima del 1° luglio 2023.
Tutti i collaboratori (coordinati e continuativi sportivi) percepiscono un reddito da lavoro e pertanto, se raggiungono un importo superiore ai 5.000 euro in franchigia Inps, rientrano nelle disposizioni del D.Lgs, n. 81/2008; inoltre i lavoratori sportivi, per effetto degli articoli 32 e 33 del D.Lgs. n. 36/2021 (come integrato dal D.L. n. 163/2022) sono soggetti a rischi sportivi specifici e come tali devono essere soggetti ad un doppio regime di controllo sanitario (medico dello sport e medico del lavoro).
Ai lavoratori al di sotto dei 5.000 euro, si applica la norma ex art. 21 D.Lgs. 81/2008, che prevede la facoltà di godere della sorveglianza con oneri a proprio carico.
In tema di sicurezza è altresì in vigore il D.Lgs. n. 38/2021 che disciplina gli obblighi per la “costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi” e che prevede l’individuazione e gestione dei rischi connessi agli impianti, quali i piani di evacuazione per rischio incendi nonché le previsioni di prevenzione in fase di costruzione, ammodernamento e gestione degli impianti stessi.
Connesso alla sicurezza sul lavoro, ma assolutamente autonomo, è un ulteriore importante adempimento a carico dei gestori sportivi (art. 16 del D.Lgs. n. 39/2021), ovvero l’obbligo di dotarsi di un MOG (Modello di Organizzazione Gestione e Controllo) ai sensi del D.Lgs. 231/01, il cui adempimento prevede l’applicazione di sanzioni discipplinari.
In tema di sanzioni, rileviamo l’inasprimento del 15,9% delle stesse in tema di sicurezza sul lavoro, per effetto del Decreto Direttoriale n. 111/2023 del Ministero del Lavoro, proprio con effetto dal 1° luglio 2023 (fino al 30 giugno 2028), quale “monito” alle Asd e Ssd che approcciano il mondo del lavoro. Per gli inadempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, scatta il terzo aumento quinquennale: un esempio pratico e calzante: Dimenticare di fare la valutazione rischi (DVR/DUVRI) costa al datore di lavoro (Asd/Ssd nel nostro caso), in alternativa all’arresto da 3 a 6 mesi, un’ammenda da 3.236,00 a 8.284,15 euro.
NT+ Diritto / Norme e Tributi Plus del 29 settembre 2023, a firma di Luca Viola
Italia Oggi del 30 settembre 2023, pag. 29, a firma di Daniele Cirioli
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