Oggetto sociale dei nuovi statuti Asd/Ssd
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In breve
Importante prevedere nei nuovi statuti (da adeguare entro il 31/12/2023) la distinzione tra attività principale e attività diverse (secondarie e strumentali)
Con il D.Lgs. n. 120 del 29 agosto 2023 (G.U. n. 206 del 4 settembre 2023), meglio noto come “correttivo-bis”, viene resa operativa la Riforma dello Sport.
Si amplia la platea degli enti che possono ottenere il riconoscimento ai fini sportivi: non solo Asd/Ssd ma anche Enti del Terzo Settore (ETS), come raccordo tra sport e terzo settore (di solito Aps che praticano anche sport dilettantistico).
Occorre in primis distinguere le attività che gli enti sportivi dilettantistici possono svolgere:
- IN VIA STABILE E PRINCIPALE, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica (art. 7, D.Lgs. n. 36/2021);
- SECONDARIE/STRUMENTALI: attività che non rientrano nella nozione di sport in senso stretto e il cui esercizio è strumentale al finanziamento dell’ente per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (criteri e limiti saranno fissati da un decreto di prossima emanazione). Vi rientreranno le attività di vendita di materiale sportivo, la somministrazione di alimenti e bevande, ecc.
Le attività principali non sono più quelle limitate a quelle svolte nell’ambito delle Fsn/Dsa/Eps, alla luce della nuova definizione del termine “sport”: qualsiasi forma di attività fisica che ha per obiettivo l’espressione o il miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli (art. 2, D.Lgs. n. 36/2021). Il Dipartimento dello Sport sarà chiamato ad aggiornare annualmente l’elenco delle attività ammesse, con il coinvolgimento di Coni e Cip, ognuno per gli ambiti di rispettiva competenza.
I Focus del Sole 24 ore di giovedì 21 settembre 2023, pag. 5, a firma di Damiano Lembo
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