Lavoro sportivo: confermata la piena operatività del RAS

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In breve

Per il calcolo della soglia di esenzione Inps dei 5.000 euro viene chiarito (se ce n’era bisogno … ndr) che deve essere calcolata solo sui compensi erogati a partire dal 1° luglio 2023. Finalmente sdoganati anche i rapporti di lavoro occasionale.

La circolare INPS n. 88 del 31 ottobre 2023 conferma la possibilità per tutti gli enti sportivi di adempiere agli obblighi di comunicazione al Centro per l’Impiego e di trasmissione delle denunce individuali Unimens tramite il RAS (Registro nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche), in contrapposizione con le indicazioni dell’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) inserite nella nota n. 460 del 26 ottobre u.s.

La soglia di esenzione dei 5.000 euro (a fini previdenziali … a valere anche per i lavoratori autonomi con partita iva, nonostante l’imprecisione del punto 10.2.1 della circolare … ndr) si calcola considerando solo i compensi erogati dal 1° luglio 2023, in quanto le somme erogate precedentemente rientravano nell’art. 67, comma 1, lettera m) TUIR, annoverate come “redditi diversi”. Ad ogni pagamento, il collaboratore deve rilasciare autocertificazione per i compensi percepiti anche da altri soggetti, ivi inclusi quelli a titolo di lavoro autonomo “occasionale”, che rientrano pertanto nella predetta soglia.

La circolare chiarisce, altresì, che in caso di contratti di co.co.co. sportivi stipulati con più enti sportivi non si determina un cumulo delle ore per il calcolo delle 24 ore settimanali (presunzione legale), limite che vale per ciascun committente.

Per i rapporti riferiti ai co.co.co. sportivi, gli adempimenti sul RAS potranno essere effettuati entro il 31 dicembre 2023 (se riferiti al periodo 1° luglio – 30 settembre 2023 … ndr), mentre per i versamenti dei relativi contributi il termine è fissato al 16 dicembre 2023. Termini ordinari, invece, per i contributi del mese di ottobre (versamento al 16 novembre 2023 e adempimenti entro il 30 novembre 2023).

Per i co.co.co. amministrativo-gestionali aliquota piena ordinaria del 33% sui contributi di luglio e agosto, mentre a partire dal mese di settembre 2023 decorre l’aliquota “sportiva” del 24 o 25%, prevista dal D.Lgs. n. 120/2023 (meglio precisare che la stessa si applica nella misura del 50% fino al 31/12/2027 … ndr).

Infine la circolare Inps n. 88 del 31 ottobre 2023 ha chiarito che i rapporti di lavoro autonomo in ambito sportivo possono essere anche oggetto di contratti di lavoro autonomo occasionale.

Il Sole 24 ore di giovedì 2 novembre 2023, pag. 28, a firma di Andrea Mancino e Gabriele Sepio

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