Fondazioni e associazioni riconosciute: il titolare effettivo si comunica con il servizio telematico
Condividi questa pagina:
In breve
La comunicazione deve avvenire attraverso il servizio telematico del Registro Imprese. Sanzioni fino a 1.032 euro in caso di omissione.
Per le fondazioni e associazioni dotate di personalità giuridica, una volta chiariti i presupposti soggettivi ai fini dell’accesso alla normativa antiriciclaggio, occorrerà valutare con attenzione i dati e le corrette modalità di comunicazione attraverso il servizio telematico del Registro imprese.
Le informazioni, contenute nell’art 4 del Dm 55 /2022, richieste all’ente da trasmettere sono:
- Denominazione;
- Codice Fiscale;
- Pec
- Sede legale e, se diversa, anche quella amministrativa.
Accanto, andranno segnalati i dati anagrafici del soggetto/dei soggetti individuati come titolare effettivo, comprendendo anche l’indicazione del requisito che conferisce questo status ( ad esempio, se fondatore, se legale rappresentante o se titolare di poteri di direzione e amministrazione), nonché la dichiarazione sostitutiva del Dpr 445 del 2000.
Nel caso in cui il titolare effettivo sia un minore o un soggetto inabile, l’ente ha l’obbligo di indicarlo.
Infatti, in queste due situazioni non è possibile accedere ai dati del titolare effettivo.
La comunicazione attraverso il servizio telematico
La comunicazione del titolare effettivo si inoltra esclusivamente in via telematica all’ufficio del registro imprese della Camera di commercio competente per la sede legale dell’ente.
Il compito spetta al fondatore o al soggetto a cui è attribuita la rappresentanza legale o l’amministrazione dell’ente, previa sottoscrizione con firma digitale.
La comunicazione può avvenire mediante il nuovo “Modello TE” utilizzando il servizio web delle Camere di Commercio “DIRE“.
Tempistica
L’ente ha l’obbligo di comunicare il titolare effettivo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 9 Ottobre 2023) del provvedimento da parte del ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Visto che, in questo determinato caso, la scadenza cade durante un giorno festivo (8 dicembre), la comunicazione si deve trasmettere entro lunedì 11 dicembre 2023.
Per gli enti che si sono costituiti dopo la data di entrata in vigore del Dm 55/2022, l’adempimento scatta nei 30 giorni successivi all’iscrizione nei registri.
Quindi: se un ente neocostituito ha acquistato personalità giuridica dopo il 9 Ottobre 2023, l’obbligo di comunicazione del titolare effettivo scatta nei 30 giorni successivi all’iscrizione nel Runts o nel Ras.
Sanzioni
Nel caso di omessa comunicazione, la Camera di commercio di competenza territoriale può erogare una sanzione amministrativa pecuniaria (art 260 del Codice Civile) per un importo da 103 euro a 1032 euro.
La sanzione è ridotta ad un terzo se la comunicazione tardiva viene eseguita entro i 30 giorni successivi alla scadenza stabilita dal Dm 55.
Il Sole 24 Ore del 9 Novembre 2023, pag. 41, ” Comunicazione con il servizio telematico del Registro imprese” a firma di Marina Garone, Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio
Condividi questa pagina: