Mini Ires per gli enti religiosi sui ricavi dalle locazioni
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In breve
Con la circolare n 35/E del 28 dicembre 2023, l’Agenzia delle Entrate torna a parlare della mini Ires per gli Enti Non Commerciali.
L’Agenzia delle Entrate riprende il discorso dell’applicabilità della mini Ires per gli Enti non Commerciali (art 6 Dpr 601/1973) dopo la circolare n 15/E del 2022, con la nuova circolare n 35/E del 28 dicembre 2023, allegata in calce.
Cos’è la mini Ires?
La mini Ires non è nient’altro che l’aliquota Ires dimezzata, applicata ai redditi conseguiti da determinate categorie di soggetti, in relazione della loro attività di rilevanza sociale.
Ires agevolata negli Enti Religiosi
Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono beneficiare dell’aliquota dimezzata sui redditi derivanti dal godimento del patrimonio immobiliari, ad alcune condizioni:
- Gratuità dell’attività istituzionale;
- Gestione statico-conservativa del patrimonio immobiliare;
- Impiego parziale dei proventi nell’attività istituzionale.
La gestione del patrimonio immobiliare non deve essere organizzata sotto forma di impresa.
Fra i profili sintomatici di una gestione dinamica, l’Agenzia segnala:
- La pubblicizzazione di annunci;
- La fornitura di servizi accessori alla locazione;
- L’uso di locazioni brevi.
Invece, la riscossione dei canoni di locazioni di durata pluriennale è coerente con i requisiti dell’agevolazione.
Questa circolare propone la possibilità di destinare i proventi, anche solo in parte, alle attività istituzionali suddividendoli in più annualità, dandone motivazione nelle scritture contabili.
Ovviamente, questi chiarimenti valgono anche per le altre realtà interessate alla mini Ires, tra cui anche gli enti di beneficienza e assistenza.
Le attività diverse da quelle di culto e religione di natura commerciale potranno beneficiare della mini Ires soltanto se strumentali agli scopi istituzionali dell’ente, ad esempio: bar parrocchiali o strutture legate a percorsi di fede. Sono escluse quelle a solo fine turistico.
L’utilizzo dei ricavi per fini istituzionali e per le attività commerciali agevolabili
Merita un cenno anche il tema legato all’utilizzo di proventi per fini istituzionali e per le attività commerciali agevolabili.
Dal punto di vista probatorio, si può dimostrare attraverso l’esibizione della documentazione inerente alla contabilità separata, estratti conto, rendiconto annuale fornito di allegato giustificativo.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, il beneficio dell’Ires ridotta si applica alle Fondazioni di origine bancaria solo nel caso in cui vengano svolte in modo diretto attività di promozione sociale e culturale.
E’ esclusa la beneficienza diretta, cioè la destinazione di fondi ad altri enti che svolgono attività di interesse generale.
Questa ipotesi trova applicabilità solo dove espressamente prevista dal legislatore quindi: Onlus, enti filantropici ed enti del Terzo Settore.
Infine, la mini Ires è cumulabile con l’agevolazione sulla detassazione degli utili percepiti dagli enti non commerciali introdotta dalla legge di Bilancio 2021 (regime agevolativo a favore degli enti non commerciali consistente nella esclusione dalla base imponibile Ires del 50% degli utili percepiti).
La puntualizzazione della Circolare è coerente con la diversa ratio delle due disposizioni, considerando che l’agevolazione sulla tassazione degli utili spetta anche quando le risorse derivanti del risparmio fiscale siano destinate alla beneficienza indiretta.
Fonte Il Sole 24 Ore del 30 Dicembre 2023 pag. 26 “Enti religiosi con mini Ires sui proventi generati dalle locazioni” a cura di Gabriele Sepio e Vincenzo Sisci.
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