Enti non profit, quali novità fiscali riserva il 2024?

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In breve

Per gli enti non profit i regimi fiscali agevolati rimangono “stazionari” nel 2024, ma ci sono delle novità riguardanti il campo IVA

Per gli Enti non profit il 2023 si è concluso senza l’autorizzazione della Commissione europea prevista dall’art 101, comma 10,Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore allegato in calce). Autorizzazione, tra l’altro, richiesta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Cosa succede senza autorizzazione da parte della Commissione Europea?

Il Codice del Terzo Settore, insieme al Runts, costituiscono i due capisaldi per la piena efficacia della Riforma del Terzo Settore.

L’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore non è sufficiente, da sola, a rendere efficaci i regimi fiscali agevolati previsti dagli articoli 80 (Regime forfetario degli enti del Terzo settore non
commerciali
) e 86 (Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato) del Dlgs 117/2017 e, di conseguenza, le disposizioni presenti all’art 79 del Cts.

Di conseguenza, per il 2024 restano in vigore tutte le norme fiscali attualmente vigenti riguardante le imposte dirette, sia per gli iscritti al Runts (anche mediante trasmigrazione automatica ossia Odv e Aps), sia per quelli che non hanno ancora deciso se entrare o no nel Registro.

Gli enti non profit iscritti al Runts

Per gli enti iscritti al Registro l’inefficacia di queste normative del Codice permette di continuare ad usufruire delle disposizioni previste dai seguenti articoli del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi):

e delle agevolazioni previste dalla Legge 398/91.

Anche senza autorizzazione, ai sensi dell’art 104 comma 1 del Cts, agli enti iscritti sono già applicabili altre norme fiscali del codice tra cui ad esempio:

  • Social Bonus (art 81);
  • Imposte indirette e tributi locali (art 82);
  • Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali (art 83)
  • Ecc…

Gli enti non profit NON iscritti al Runts

Per gli enti non ancora iscritti vale quello sopra riportato, ad eccezione delle norme indicate all’art 104 comma 1 (Titoli di solidarietà art 77, Regime Fiscale del Social Lending art 78, Social Bonus art 81, Imposte indirette e tributi locali art 82, ecc..).

Se nel momento della piena entrata in vigore della riforma ci saranno realtà non ancora iscritte al Runts, alcune potrebbero perdere la qualifica di ente non commerciale.

Di conseguenza, le Acu, le Aps e quelle di formazione extra-scolastica della persona uscirebbero dal relativo ambito applicativo senza poter più beneficiare della de-commercializzazione dei corrispettivi specifici nei confronti degli associati.

In questa situazione, i ricavi assumono natura commerciale e, se più alti rispetto a quelli istituzionali, la perdita della qualifica “non commerciale”.

Inoltre, gli enti associativi senza scopo di lucro che non si iscriveranno al Runts non potranno fruire delle agevolazioni della L 398/91.

A differenza di Odv e Aps, le Onlus possono attendere fino al 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui arriverà l’autorizzazione della Commissione europea per decidere se transitare o no nel Registro.

Quelle già presenti nel Runts sono soprattutto di carattere erogativo in possesso di solo Codice Fiscale e assumendo, in molti casi, la qualifica di enti filantropici.

Il passaggio nel Registro non integra la fattispecie di scioglimento dell’ente con devoluzione del patrimonio, ma impedisce a tali enti di usufruire sia del regime fiscale ex art 150 del Tuir (ancora vigente), che di quelli previsti dal Cts.

Infine, è corretto puntualizzare che le Onlus verranno abrogate dalla data di piena entrata in vigore della riforma del Terzo Settore.

Le novità in ambito Iva

Passando al campo Iva, dal 1° Gennaio 2024 è vigente il regime forfetario per le Odv e Aps con ricavi annui non superiori a € 65.000.

In virtù di questo regime, valido solo ai fini Iva, le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale, in possesso dei requisiti, possono emettere fatture senza addebito dell’Iva, non operare la detrazione Iva sulle fatture di acquisto e sono esonerate dalla gran parte degli obblighi.

Si ritiene che l’introduzione di questo regime, ancora con carattere temporaneo in attesa della piena operatività della riforma, non impedisce alle Odv e alle Aps di continuare a mantenere uno degli altri regimi fiscali vigenti per i quali hanno optato (Legge 398/91 oppure regime ordinario).

Sempre in ambito Iva, dal 1° Luglio 2024 si applicheranno le novità introdotte dall’art 5 comma 15-quater del Dl 146/2021 che rientreranno nel regime di esenzione (non più esclusione):

  1. Le prestazioni di servizi e le cessioni di bene strettamente collegate ad esse, effettuate nei confronti degli associati (in conformità alle finalità istituzionali) da associazioni:
    • politiche;
    • sindacali e di categoria;
    • religiose;
    • assistenziali;
    • culturali;
    • di promozione sociale;
    • di formazione extra-scolastica della persona.
  2. Le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport e dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica.

Fonte Eutekne di Giovedì 25 Gennaio 2024 “Enti non profit con regimi agevolati <<stazionari>> per il 2024, ma novità per l’IVA” a cura di Federico Moine e Francesco Napolitano

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