Ddl Ferragni: fuori gli enti non commerciali
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In breve
Il Terzo settore escluso dal Ddl Ferragni grazie alle disposizioni presenti all’interno del Codice del Terzo Settore
Il Ddl Ferragni ha lo scopo di salvaguardare i consumatori con disposizioni riguardanti la trasparenza delle attività di vendita di prodotti destinati a enti che perseguono scopi benefici.
Le novità del Ddl Ferragni
Soggetti coinvolti
In base all’art. 1 del disegno di legge, i soggetti coinvolti nelle procedure sono “produttori e professionisti” che attivano campagne di vendita, promozione e fornitura di prodotti ai consumatori, destinando i ricavi a favore di soggetti che svolgono attività di interesse generale.
Non è ancora chiaro, vista la formula utilizzata, se chi distribuisce, ad esempio, prodotti altrui sarà escluso o no dai nuovi adempimenti.
Inoltre, il Ddl non specifica se le raccolte soggette ai nuovi obblighi siano solamente quelle pubbliche (rivolte a un pubblico indistinto) o anche quelle private (rivolte a soggetti individuati).
Sembrerebbe, comunque, che le raccolte benefiche di dimensioni ridotte organizzate da piccole realtà imprenditoriali a favore di Enti del Terzo Settore rimangano fuori dal Ddl Ferragni.
Invece, gli Ets sono esclusi da questi adempimenti quando agiscono in qualità di produttori (ad esempio cooperative e imprese sociali), poiché il decreto fa salve le disposizioni del Codice del Terzo Settore in tema di raccolta fondi comprendendo anche le linee guida del Dm del 22 luglio 2022.
Gli adempimenti
Per gli enti non commerciali, gli adempimenti non scattano tranne nel caso di realtà “partecipate” direttamente o indirettamente da produttori, o professionisti, che organizzano attività per il sociale.
L’obbiettivo è quello di includere nell’ambito applicativo anche gli Enc promotori di vendite con fine benefico, direttamente collegati a soggetti profit promotori dell’iniziativa.
Prendiamo, ad esempio, una fondazione corporate che propone una raccolta. Per gli adempimenti è previsto l’obbligo dai produttori/professionisti di indicare sulle confezioni dei beni commercializzati il soggetto destinatario dei fondi, la finalità della campagna e l’importo (o percentuale) da destinare in beneficienza.
Altrimenti, il produttore può applicare sulla confezione una targhetta che fornisce le indicazioni richieste.
In ogni caso, questi adempimenti possono risultare onerosi considerando anche la durata, spesso limitata, delle raccolte.
L’alternativa è di predisporre la possibilità di poter eseguire alcuni obblighi specifici via web e sui social con puntuale visibilità dell’iniziativa nei punti vendita.
Le informazioni si devono inviare all’Agcm (Autorità garante della concorrenza e del mercato) insieme alla comunicazione del termine entro il quale si effettua il pagamento.
Gli inadempimenti possono far scattare sanzioni da un minimo di 5mila euro fino ad un massimo di 50mila euro.
La mora è determinata in base al prezzo di listino di ogni prodotto e del numero delle unità messe in vendita.
A tutto questo, si aggiunge la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul web o sui quotidiani.
Fonte il Sole 24 Ore del 27 Gennaio 2024 “Enti non commerciali fuori dal Ddl Ferragni” pagina n 23 a cura di Gabriele Sepio
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