La nuova disciplina Iva per gli Enti non commerciali

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In breve

Un approfondimento riguardante la nuova disciplina Iva per gli Enti non commerciali di tipo associativo e gli Enti del terzo settore

La legge Delega porterà molte novità riguardanti la nuova disciplina dell’Iva che interessa gli enti non commerciali, in particolare gli Ets, procedendo ad un riordino che vedrebbe la sua realizzazione a partire dal 1° Gennaio 2025.

L’impianto normativo per gli Enc di tipo associativo e gli Ets risentono delle modifiche dell’art 5 commi 15 quater, 15 quinquies e 15 sexies del Dl 146/2021.

Recentemente si è rimandata l’operatività al 1° Gennaio 2025 cercando di realizzare interventi specifici per una corretta applicabilità della riforma fiscale e delle sue nuove regole.

Anche se il Dl 146/2021 non richiama espressamente gli Enti del Terzo Settore, l’art 7 comma 1 lettera g della legge 111/2023 opera come collegamento:

“razionalizzare la disciplina dell’IVA per gli enti del Terzo settore, anche al fine di semplificare gli adempimenti relativi alle attivita’ di interesse generale.”

Nonostante l’articolo faccia riferimento soltanto agli “enti del terzo settore”, sono compresi anche gli enti non commerciali di tipo associativo.

La nuova disciplina dell’Iva

Nei principi direttivi per la revisione dell’imposta sul valore aggiunte si indica come obiettivo anche la realizzazione della disciplina dell’Iva per gli Enti del Terzo Settore.

Lo scopo finale è quello di semplificare gli adempimenti legati alle attività di interesse di questi enti.

Infatti, dal 29 Agosto 2023, il Governo ha il compito di adottare uno o più decreti legislativi riguardanti la revisione del sistema tributario, includendo anche la disciplina riservata agli Enc.

Le norme sono da coordinare in base a quanto previsto dall’art 89 comma 7 lettera a e b del Codice del Terzo Settore per gli Ets non commerciali anche in attesa dell’autorizzazione da parte dell’Unione Europea per l’applicazione delle nuove regole fiscale a loro riservate.

Quando entrerà in vigore?

Il calendario dell’effettiva entrata in vigora ha subito diversi rinvii, ad oggi risulta il 1° Gennaio 2025.

Queste proroghe sono motivate del legislatore delegato per coordinare meglio l’entrata in vigore della nuova disciplina Iva per gli Enti non Commerciali, tenendo in considerazione soprattutto la situazione degli Ets con le variazioni introdotte dal Cts e dalla riforma.

L’approvazione da parte dell’Unione Europea

Non è improbabile che, in questo incrocio di tempi e norme, ci siano modifiche che permettano di ottenere la tanto attesa autorizzazione dell’UE per il regime fiscale speciale deli Enti del Terzo Settore che rimane ancora, in gran parte, inapplicabile.

Infatti, il Regime fiscale degli enti del Terzo settore, a parte alcune disposizioni già operative, entrerà in pieno vigore a partire dall’anno d’imposta successivo dell’autorizzazione della Commissione europea.

Lo scopo della riforma è anche quello di scongiurare definitivamente la procedura di infrazione avviata nel 2008 dalla Commissione Europea, andando ad ampliare il campo di applicazione dell’Iva di alcune operazioni che risultavano esenti.

Cosa prevede la direttiva dell’Unione Europea?

La nuova direttiva prevede:

  • L’assoggettamento ad Iva, fra le altre, le cessioni di beni e le prestazioni per servizi effettuate a titolo oneroso sul territorio di uno Stato membro, da soggetto passivo che agisce come tale;
  • Di definire come soggetto passivo “chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati dell’attività” e considera attività economicaogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazioni di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonchè quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità“;
  • Alcune esenzioni a favore di attività di interesse pubblico, fra queste:
    • le prestazioni di servizi e le cessioni di beni loro strettamente connesse effettuate nei confronti dei propri membri nel loro interesse collettivo, dietro pagamento di quote fissate in conformità allo statuto, da organismi senza fini di lucro con obiettivi di natura politica, sindacale, religiosa, ecc. purchè tale esenzione non provochi distorsioni alla concorrenza;
    • alcune prestazioni di servizi strettamente connesse con pratiche sportive o di educazione fisica fornite da organismi senza scopo lucrativo verso persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica;
    • le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate dagli enti o dagli organismi sono esenti in occasione di manifestazioni per la raccolta fondi a condizione che non impatti sulla concorrenza.

Di conseguenza, la riforma dovrà calibrare l’intervento di modifica sistemando la norma già vigente in modo che possa essere conforme con le modifiche apportate dalla direttiva Ue in ambito di esenzione o meno dall’Iva.

Cosa può cambiare?

Prendiamo come esempio la somministrazione di alimenti e bevande presso le sedi delle Aps che attualmente beneficiano dell’esclusione da Iva in quanto effettuate a titolo oneroso.

Nel caso in cui l’attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali dell’associazione e resa nei confronti di indigenti o bisognosi, saranno esenti Iva.

Al di fuori del campo sopracitato si applicherà il regime di imponibilità dell’Iva.

Fonte inserto Febbraio 2024 Iva 2024 “L’iva per gli Enti del Terzo Settore nella riforma” a cura di Marco Magrini

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