Assemblee virtuali anche per gli Enti del Terzo Settore
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In breve
Tutti gli Enti del Terzo Settore potranno indire assemblee virtuali anche qualora lo Statuto dell’ente non lo prevedesse
Novità in arrivo per il Terzo Settore con il Disegno di legge in prima lettura alla Camera ( Atto Camera 1532 ter). Tra queste rientra anche la possibilità di indire assemblee virtuali.
Lo scopo di questo Disegno di Legge è di semplificare gli adempimenti per le realtà iscritte al Runts e di ritoccare la disciplina in vigore per:
- le Associazioni di Promozione Sociale (Aps);
- le reti associative
- le imprese sociali.
Le assemblee virtuali
Le assemblee in modalità telematica entrano definitivamente nel sistema del Terzo Settore.
Le associazioni Ets potranno convocare assemblee virtuali, o miste, salvo divieti contenuti nello Statuto e/o nell’Atto Costitutivo.
Ovviamente, questo si contrappone con quanto previsto dall’art 24 del Cts che richiede agli Ets di adottare un’apposita previsione.
Al fine di garantire la validità delle decisioni assembleari sarà necessario identificare tutti i partecipanti e di poter intervenire in tempo reale sui diversi argomenti posti all’ordine del giorno.
In sede di votazione si dovranno assicurare il rispetto del metodo collegiale, il diritto di informazione e la contestualità dei processi decisionali.
Le associazioni di promozione sociale e le reti Associative
E’ previsto l’innalzamento dal 5 al 20 per cento del rapporto tra lavoratori e associati che caratterizza le Aps.
Il Cts permette a queste realtà di avere lavoratori dipendenti o autonomi:
- in caso di necessità;
- per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- per il perseguimento delle proprie finalità.
a condizione che i lavoratori non superino il 5% degli associati.
L’innalzamento al 20% consentirebbe alle Aps di innalzare l’offerta disponibile nel mercato del lavoro riuscendo, così, a reperire più risorse per lo svolgimento di attività di interesse generale.
Resta fermo l’ulteriore parametro previsto dall’art 36 del Cts che, in alternativa, richiede un numero di lavoratori non superiori al 50% dei volontari impiegati nell’esercizio dell’attività.
Per quanto riguarda le reti associative, invece, il Ddl colma una lacuna in merito al requisito temporale richiesto per reintegrare il numeri minimo di enti associati.
Infatti, il Cts per qualificarsi come rete richiede all’ente di associare almeno 100 enti del Terzo Settore o 20 Fondazioni-Ets.
Per diventare una rete nazionale il numero richiesto è di 500 Ets o 100 Fondazioni-Ets.
Le reti associative scese al di sotto delle soglie sopracitate hanno tempo un anno per rientrare nei parametri stabiliti.
Nel caso in cui non riuscissero, pena la cancellazione dell’ente dalla corrispondente sezione nel Runts.
Le imprese sociali
Una prima proposta di modifica fissa, per le imprese sociali, al 3% la quota annua di utili netti che queste realtà destinano a fondi istituiti da enti e associazioni di vigilanza sulle imprese sociali e ad associazioni di rappresentanza e vigilanza sulle cooperative.
L’originaria formulazione prevedeva, invece, una quota non superiore al 3 per cento.
Questa modifica porterebbe le imprese sociali ad uniformare la loro disciplina con quella prevista per le società cooperative.
Inoltre per le imprese sociali costituite sotto forma di fondazione o associazione, l’iscrizione al Runts sarà sufficiente per assumere la qualifica di Ets senza dover presentare una formare richiesta al Registro.
Questa previsione sarà valida anche per le imprese sociali strutturate in forma diversa da quella societaria che vorranno acquisire la personalità giuridica secondo il nuovo art 11 comma 3 del Cts.
Fonte il Sole 24 Ore di Giovedì 4 Aprile 2024 pag 33 “Assemblee in modalità telematica anche per gli enti del Terzo Settore” a cura di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio
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