I rendiconti economico-finanziari degli enti sportivi

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In breve

Siamo in zona Cesarini (o Pavoletti per i tempi moderni) per il Bilancio e la relativa assemblea di approvazione … un termine troppo spesso “by-passato”, ignari dei rischi che porta con sé.

Le associazioni sono regolate dagli art. 36 e segg. del codice civile, per le quali il “bilancio” è regolamentato dall’art. 20 c.c. che recita: “l’assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l’anno per l’approvazione del bilancio“.

Il D.Lgs. n. 460/1997 già disponeva l’obbligo, per gli enti non commerciali in forma di associazione, di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie. Nelle associazioni con personalità giuridica l’iscrizione al registro delle persone giuridiche richiede la redazione e l’invio di una situazione patrimoniale per dare contezza di un patrimonio netto atto a rispondere delle obbligazioni dell’associazione (per le quali non rispondono gli amministratori). In pratica per quelle non riconosciute non è richiesta la situazione patrimoniale, stante la responsabilità solidale ed illimitata degli amministratori (o più precisamente di chi ha agito in nome e per conto – art. 38 c.c.). La mancanza dell’obbligo di pubblicazione (non prevista dal nuovo RASD) del rendiconto “configura una situazione di opacità in cui il bilancio è sottratto alla sua funzione di rendicontazione e trasparenza verso soci e terzi e rimane strumento di controllo (poco usato” dall’amministrazione finanziaria e vigilante. La regolamentazione si dimostra parziale ed insufficiente non solo a garantire la trasparenza necessaria per l’effettiva democraticità dell’associazione sportiva, ma anche ad osservarne l’operatività , data la mancata previsione di modelli tipici e di rilevazione omogenea delle attività”.

Gli enti sportivi costituiti nella forma di società di capitali (o cooperative) devono applicare le norme sul bilancio (art. 2423-2425 e 2427 e 2435-bis e 2435-ter, cod.civ.) “adattando lo stesso allo specifico delle attività sportive“, negli schemi di conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa con le voci necessarie a dare un quadro “chiaro veritiero e corretto” dell’attività posta in essere dall’ente sportivo. Dovrà essere, in pratica, la nota integrativa e la relazione sulla gestione ad evidenziarne le particolarità.

Euroconference, La Riforma dello Sport: contributi di diritto ed economia dello sport – AA.VV. a cura di Guido Martinelli e Marilisa Rogolino – pag. 175 e segg. a firma di Claudio Travaglini – II edizione novembre 2023.

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